di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.0 ?
FONTI:
Con il decreto legislativo 106 del 16 Giugno 2017, il progettista di un impianto deve obbligatoriamente utilizzare prodotti realizzati con materiali che rispettino i requisiti prestazionali richiesti dall'unione europea.
Ogni buon artigiano tecnico che si occupa di impianti sa bene cosa sia la DiCo, la cosiddetta dichiarazione di conformità. Forse però non tutti i tecnici hanno saputo che adesso, per certificare la sicurezza di un impianto, la normale DiCo potrebbe non essere più sufficiente, per lo meno non con gli allegati utilizzati fino ad ora.
Un paio di settimane fa è entrato in vigore il DLgs 106/2017, che armonizza la legge nazionale a quella europea (regolamento UE 315/2011) sui requisiti dei prodotti da costruzione destinati cioè ad essere utilizzati negli edifici.
Tale provvedimento è stato accolto con non poco fastidio dal sottoscritto, per i motivi che sto per raccontarti...
Nello specifico, riporto il comma 2 dell'articolo 20 di tale decreto:
Con l'entrata in vigore del DLgs 106/2017, al fine di garantire la sicurezza degli impianti, il progettista installatore DEVE verificare anche le DoP, ossia che le dichiarazioni di prestazione dei materiali da costruzione utilizzati siano conformi all'allegato III del Regolamento UE 305/2011.
Di seguito un esempio con i riferimenti cancellati:
Tali DoP esistono per i calcestruzzi, per i tubi, per le cassette del WC, e per ogni altro prodotto utilizzato nell'edilizia destinato a durare nel tempo.
Per cui, tutti i progettisti possono ottenere facilmente tali documenti.
Personalmente, nei miei progetti più importanti, da ora in poi aggiungerò le schede DoP agli allegati degli elaborati che preparerò; ritengo che tale misura sia necessaria non solo per la qualità delle installazioni ma anche per avere maggiore tutela nel caso qualcuno voglia agire legalmente nei miei confronti.
Per quanto riguarda gli installatori, indipendentemente se esiste l'obbligo di progetto, gli esperti raccomandano caldamente di allegare le DoP alle dichiarazione di conformità degli impianti.
Alla prossima con altri aggiornamenti tecnici sulla qualità e la sicurezza degli impianti a servizio dell'edilizia.
Ogni buon artigiano tecnico che si occupa di impianti sa bene cosa sia la DiCo, la cosiddetta dichiarazione di conformità. Forse però non tutti i tecnici hanno saputo che adesso, per certificare la sicurezza di un impianto, la normale DiCo potrebbe non essere più sufficiente, per lo meno non con gli allegati utilizzati fino ad ora.
Un paio di settimane fa è entrato in vigore il DLgs 106/2017, che armonizza la legge nazionale a quella europea (regolamento UE 315/2011) sui requisiti dei prodotti da costruzione destinati cioè ad essere utilizzati negli edifici.
Tale provvedimento è stato accolto con non poco fastidio dal sottoscritto, per i motivi che sto per raccontarti...
Nello specifico, riporto il comma 2 dell'articolo 20 di tale decreto:
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.Tutte le volte che un impianto non ha bisogno del progetto di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito, ecc...), l'onere della progettazione ricade sull'artigiano tecnico che, a sua responsabilità, rilascia la DiCo con i relativi allegati.
Con l'entrata in vigore del DLgs 106/2017, al fine di garantire la sicurezza degli impianti, il progettista installatore DEVE verificare anche le DoP, ossia che le dichiarazioni di prestazione dei materiali da costruzione utilizzati siano conformi all'allegato III del Regolamento UE 305/2011.
Le DoP, ossia le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione, devono essere verificate dai progettisti e dagli installatori.
Di seguito un esempio con i riferimenti cancellati:
Esempio di Dop per un collare tagliafuoco |
Ogni produttore è obbligato a rilasciare le DoP dei materiali utilizzati nei prodotti che ha immesso sul mercato.
Per cui, tutti i progettisti possono ottenere facilmente tali documenti.
Personalmente, nei miei progetti più importanti, da ora in poi aggiungerò le schede DoP agli allegati degli elaborati che preparerò; ritengo che tale misura sia necessaria non solo per la qualità delle installazioni ma anche per avere maggiore tutela nel caso qualcuno voglia agire legalmente nei miei confronti.
Per quanto riguarda gli installatori, indipendentemente se esiste l'obbligo di progetto, gli esperti raccomandano caldamente di allegare le DoP alle dichiarazione di conformità degli impianti.
Se è vero che il progettista è responsabile di ciò che progetta, allo stesso modo anche l'installatore che rilascia la DICO deve "dichiarare la conformità" di ciò che installa.
Alla prossima con altri aggiornamenti tecnici sulla qualità e la sicurezza degli impianti a servizio dell'edilizia.
FONTI:
- Decreto Legislativo 106/2017, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;
- Regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
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