25/03/18

Inizio attività: come calcolo gli estintori che servono alla mia azienda?

Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.0 ?

Quando un'azienda avvia la sua attività, una delle prime domande che mi fanno per l'implementazione della sicurezza è quale sia il numero di estintori più idoneo. 

ATTENZIONE ARTICOLO DEL 2018 ORMAI OBSOLETO


Gli estintori sono senza alcun dubbio il mezzo più utilizzato per lo spegnimento dei principi di incendio.

Se a giorni hai l'apertura della tua azienda e non hai ancora un consulente che ti aiuti con la sicurezza sul lavoro, il posizionamento degli estintori può essere un buon inizio per cominciare a masticare la materia.

Solitamente questo tipo di decisoni vengono prese dopo una valutazione dei rischi, da effettuare entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, ma per questo caso particolare la normativa semplifica di molto le problematiche da affrontare.

Con l'articolo di oggi ti darò le informazioni necessarie per poter capire quanti estintori servono alla tua azienda.

I modi per iniziare, ragionevolmente, sono due:
  1. chiami la ditta degli estintori e ti fai consigliare da loro, tenendo presente che poi potresti dover fare delle correzioni quando la valutazione dei rischi sarà terminata;
  2. fai, a tua responsabilità, una valutazione dei rischio incendio che ti permette di decidere il numero di estintori;
  3. sempre a tua responsabilità (penale), ti affidi ad un professionista competente in materia per la valutazione dei rischio incendio (con sola responsabilità professionale);
Con l'articolo di oggi mi rivolgo ai datori di lavoro che vogliono provare a fare da soli in attesa della consulenza di un professionista che rediga la valutazione di rischi.

UN PO' DI DEFINIZIONI...

Asseverazione
Certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione.


RSPP
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
È la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare la sicurezza in azienda e assistere nella valutazione dei rischi.


DVR
Documento di valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi aziendali documentata e con data certa, avente valore legale.
La redazione di questo documento è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, su cui ha sempre la responsabilità penale.

Estintore
Apparecchio per estinguere principi d'incendio mediante spargimento di sostanze inerti schiumogene.


VVF
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Corpo civile della Repubblica Italiana che esercita attività di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

LE CLASSI DI FUOCO
Le classi di fuoco sono le tipologie di combustione classificate dalle norme europee e per le quali si certificano gli estintori. Le classi di fuoco sono:


Fuochi di
classe A

Fuochi da materiali solidi: legname, carta, carbone, tessuti, trucioli, pelli, materiali che lasciano braci.

Fuochi di
classe B
Fuochi da liquidi o solidi liquefatti: benzine, oli, vernici, lacche, alcoli, etere, xiluolo, toluolo, ecc

 Fuochi di
classe C
Fuochi di gas: idrogeno, butano, propano, ecc.

 Fuochi di
classe D
Fuochi da metalli: sodio, potassio, alluminio, litio, ecc.
Fuochi di
classe F
Fuochi generati da oli e grassi in apparecchi per la cottura.


LA CAPACITÀ ESTINGUENTE
La capacità estinguente è il numero che precede l'indicazione della classe di fuoco e rappresenta la capacità di spegnimento (definita dallo standard di omologazione) della classe di fuoco considerata.

Nell'esempio che vedi potrai leggere: 55A, 233B e C; la capacità estinguente di C non si indica perché per i fuochi di gas è richiesta come procedura la chiusura della valvola di intercettazione.


LE TIPOLOGIE DI ESTINTORE
Gli estintori più diffusi sono sintetizzati in tabella:



ACQUA
Si trova in alcune tipologie di estintore.
Con l'acqua si possono spegnere i fuochi di classe A e B.
GAS INERTI
(CO2)
Gli estintori con gas inerti, come quelli ad anidride carbonica, sono utilizza per spegnere principi di incendio senza far danni ai beni (come i quadri elettrici).
Spengono i fuochi di classe B e C.

SI POSSONO USARE SUI QUADRI ELETTRICI.

 SCHIUMA
Questa sostanza è costituita da acqua , liquido schiumogeno e aria o altro gas inerte.
Con la schiuma di possono spegnere i fuochi di classe A e B.

Per i fuochi di classe F sono necessarie schiume speciali.

 POLVERE
Questo estinguente è costituito da sali che inibiscono la reazione di combustione.
Sono polivalenti e spengono i fuochi di classe A, B e C.

SI POSSONO USARE SUI QUADRI ELETTRICI.

Per i fuochi di classe D è necessario utilizzare polveri speciali.
IDROCARBURI
ALOGENATI
Sono sostanze molto affini all'ossigeno, sottraendolo alla combustione.
Anche questi possono spegnere i fuochi di classe A, B e C.



LE NORMATIVE VIGENTI

Per poter scegliere un estintore esistono oggi due metodi:
  1. il vecchio DM 10 Marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
    Tale decreto è anche indicato dal DLgs 81/08, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, e sicuramente la scelta da preferire.
  2. il nuovo DM 3 Agosto 2015, "Nuovo codice di prevenzione incendi", che può essere usato prima che inizi una nuova attività soggetta al controllo dei VVF asseverata con questa nuova metodologia.

METODO I - DM 10 Marzo 1998

La prima cosa da fare è caratterizzare l'impresa in base al rischio incendio e a tale scopo ci viene in aiuto l'allegato IX del DM 10 marzo 1998,  "Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio":

Rischio incendio
Tipologie attività
ALTO
ü industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni
ü fabbriche e depositi di esplosivi
ü centrali termoelettriche
ü impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
ü impianti e laboratori nucleari
ü depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq
ü attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq
ü scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
ü alberghi con oltre 200 posti letto
ü ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
ü scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
ü uffici con oltre 1000 dipendenti
ü cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
ü cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi
MEDIO
ü luoghi di lavoro compresi nell'all. al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
ü cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto
BASSO
ü tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

In base a tale caratterizzazione, grazie al punto 5.2 dell'Allegato V del DM 10 marzo 1998, possiamo scegliere gli estintori:

TIPO DI ESTINTORE
SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE [mq]

RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
13A – 89B
100
-
-
21A – 113B
150
100
-
34A – 144B
200
150
100
55A – 233B
250
200
200

Se ad esempio abbiamo un'autorimessa di 300 mq (Attività a rischio medio perché è contenuta nelle tabelle A e B del DM 16/8/82), si dovranno utilizzare almento 3 estintori.

Questo metodo è ideale da utilizzare con le attività soggette al controllo dei VVF asseverate prima del 2015.

METODO II - DM 3 Agosto 2015

Anche in questo caso è necessario caratterizzare il rischio di incendio per l'impresa interessata, con un metodo più complesso che porterà ad una spesa maggiore di estintori.

Questo perché il "Testo Unico di prevenzione incendi" permette minori investimenti in termini di strutture e impianti che colmano ampiamente le maggiori spese per l'acquisto degli estintori.

  • La valutazione dei rischi va effettuata secondo l'allegato I, al capitolo G.3.
  • Una volta ottenuto il profilo di rischio, è possibile calcolare gli estintori secondo il capitolo S.6.


Di seguito un esempio per il calcolo della capacità estinguente per un deposito di circa 1000 mq:


Soluzioni progettuali
Calcolo della capacità estinguente
ESTINTORI DI CLASSE A
217A
Quota ≥ 50% con estintori 34A:
4 x 34A (136A)
Quota rimanente:
74A
ESTINTORI DI CLASSE B
1489B
Quota ≥ 50% con estintori 144B:
6 x 144B (864B)
Quota rimanente:
625B

In base alle capacità estinguenti calcolate (217A e 1489B), bisognerà scegliere un numero di estintori tale da coprire tale fabbisogno.

Conclusione

Come al solito ti ricordo che tali soluzioni si prestano bene ad attività semplici e non soggette al controllo dei VVF.

   IMPORTANTE   
Per i casi più complessi consulta sempre un professionista tecnico che si occupi di prevenzione incendi o sicurezza sul lavoro.


Ricorda anche che l’art. 46 del DLgs 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro “devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.
Nei luoghi di lavoro, anche con un solo dipendente, DEVONO essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumintà dei lavoratori
Per cui è sempre necessario almeno un'estintore; utilizzando il DM 10 Marzo 1998, puoi facilmente adeguare la tua attività con una spesa esigua.

Qualora invece ti trovassi in una situazione in cui devi investire molti soldi per un pesante adeguamento antincendio, se il progettista userà il nuovo codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015), sarai costretto ad acquistare un numero maggiore di estintori. In compenso avrai ottime probabilità di risparmio sulla spesa totale (muri tagliafuoco, porte, impianti di rivelazione, ecc...).

Rimango a tua disposizione per le relative consulenze in materia di prevenzione incendi.
Alla prossima.



RIFERIMENTI:
  • DM 10 Marzo 1998"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
  • DM 3 Agosto 2015 - "Testo Unico di prevenzione incendi";



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