di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.1 ?
RIFERIMENTO:
Firmare un contratto di appalto può essere un enorme passo avanti per le piccole aziende artigiane che vogliono crescere. Il mondo dei cantieri è però una giungla e ci sono questioni normative che, se vengono sottovalutate, possono causare qualche problemino (anche di valenza penale).
Prima di iniziare la trattazione è necessario definire l'appalto, ossia il contratto con cui una parte (appaltatore o ditta appaltatrice) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra parte (appaltante) un'opera o un servizio. [Wikipedia].
Non ho vergogna nell'ammettere che per anni, fin quando non sono stato costretto ad interessarmene per lavoro, ho spesso confuso la differenza tra impresa appaltatrice e appaltante. E purtroppo vedo che così succede anche quando parlo con artigiani tecnici che hanno poca confidenza con i contratti di appalto ma potrebbero in futuro esserne direttamente interessati.
Oggi riassumerò alcuni concetti fondamentali, aggiornati alle ultime modifiche della normativa vigente in materia.
Prima di iniziare la trattazione è necessario definire l'appalto, ossia il contratto con cui una parte (appaltatore o ditta appaltatrice) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra parte (appaltante) un'opera o un servizio. [Wikipedia].
La ditta appaltante, ossia quella che fa eseguire l'opera alla ditta appaltatrice, ha la responsabilità di verificare l'idoneità tecnica professionale dell'impresa esecutrice.
La verifica di tale idoneità consiste, anche se a carattere NON esaustivo, nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, rispettivamente per le imprese e i lavoratori autonomi:
A scanso di equivoci è doveroso precisare che:
Ne approfitto per segnalare un evento interessante per tutti gli operatori della sicurezza e i lavoratori con ditta individuale che lavorano nei cantieri:
Eventi come questo sono interessanti soprattutto perché si tratta una grande varietà di argomenti, dai temi istituzionali a quelli puramente teorici, fino a quelli molto pratici. Clicca sul link per saperne di più:
Un saluto e alla prossima.
La verifica di tale idoneità consiste, anche se a carattere NON esaustivo, nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, rispettivamente per le imprese e i lavoratori autonomi:
Idoneità
tecnico professionale
IMPRESE
|
||
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino
anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera
appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
|
||
DEFINIZIONE ALL. XVII del D.Lgs 81/08
|
NOTE PERSONALI
|
|
a)
|
iscrizione alla camera
di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
|
Serve
soprattutto per capire quali impianti si è autorizzati ad installare, ossia
le lettere del DM 37/08.
|
b)
|
documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo
|
Sarebbe il solito DVR
che tutte le aziende con lavoratori subordinati DEVONO avere, per attestare
di aver valutato tutti i rischi inerenti alla loro attività.
|
c)
|
documento unico di
regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
|
Il DURC.
Chi non è in regola con la contribuzione ad INPS, INAIL e altre casse edili
non è idoneo alle attività lavorative.
|
d)
|
dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente
decreto legislativo
|
Chi è stato soggetto a
provvedimenti per lavoro irregolare o sommerso, non è idoneo alle attività
lavorative.
|
Idoneità
tecnico professionale
LAVORATORI AUTONOMI
|
||
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
|
||
DEFINIZIONE ALL. XVII del D.Lgs 81/08
|
NOTE PERSONALI
|
|
a)
|
iscrizione alla camera
di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
|
Per capire
quali impianti si è autorizzati ad installare, ossia le lettere del DM 37/08.
|
b)
|
specifica documentazione attestante la
conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
|
Anche se il DVR non è
necessario, bisogna attestare che gli strumenti di lavoro siano conformi ai
requisiti di sicurezza del DLgs 81/08.
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c)
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elenco dei dispositivi
di protezione individuali in dotazione
|
Idem come
sopra. Visto che il DVR non è presente, bisogna elencare i DPI in dotazione
del lavoratore autonomo
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d)
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attestati inerenti la propria formazione e
la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo
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Ancora IDEM come su,
con la differenza che, l’art. 21 del DL 81/08 dice che i lavoratori autonomi hanno
solo la facoltà di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza
incentrati sui rischi della loro attività
Questa facoltà, a mio parere e a rigor di logica, si dovrebbe trasformare in un obbligo qualora la loro attività possa compromettere la sicurezza dei lavoratori delle altre imprese. |
e)
|
documento unico di regolarità contributiva di cui
al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
|
Il DURC.
Chi non è in regola con la contribuzione ad INPS, INAIL e altre casse edili
non è idoneo alle attività lavorative.
|
A scanso di equivoci è doveroso precisare che:
Le verifiche di idoneità tecnico professionale vanno effettuate anche in caso di sub-appalti, e sono a carico del sub-appaltante.Tali verifiche non sono quindi onere del committente vero e proprio che effettivamente godrà della prestazione lavorativa, ma dovrà solo verificare l'idoneità con la prima impresa a cui ha affidato il lavoro.
Ne approfitto per segnalare un evento interessante per tutti gli operatori della sicurezza e i lavoratori con ditta individuale che lavorano nei cantieri:
Eventi come questo sono interessanti soprattutto perché si tratta una grande varietà di argomenti, dai temi istituzionali a quelli puramente teorici, fino a quelli molto pratici. Clicca sul link per saperne di più:
Un saluto e alla prossima.
RIFERIMENTO:
Gran bel post
RispondiEliminaUna piccola precisazione ...se permetti
[..] La verifica di tale idoneità consiste nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 [..]
cambierei in
[..] La verifica di tale idoneità consiste - anche se a carattere NON esaustivo - nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 [..]
Una piccola precisazione
Niente di più
Cordiali saluti
Francesco
Ciao Francesco. Concordo con la tua precisazione. Saluti
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