25/02/17

Cantieri: come attestare l'idoneità tecnico professionale delle imprese

di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.1 ?

Firmare un contratto di appalto può essere un enorme passo avanti per le piccole aziende artigiane che vogliono crescere. Il mondo dei cantieri è però una giungla e ci sono questioni normative che, se vengono sottovalutate, possono causare qualche problemino (anche di valenza penale).

Non ho vergogna nell'ammettere che per anni, fin quando non sono stato costretto ad interessarmene per lavoro, ho spesso confuso la differenza tra impresa appaltatrice e appaltante. E purtroppo vedo che così succede anche quando parlo con artigiani tecnici che hanno poca confidenza con i contratti di appalto ma potrebbero in futuro esserne direttamente interessati.

Oggi riassumerò alcuni concetti fondamentali, aggiornati alle ultime modifiche della normativa vigente in materia.

Prima di iniziare la trattazione è necessario definire l'appalto, ossia il contratto con cui una parte (appaltatore o ditta appaltatrice) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra parte (appaltante) un'opera o un servizio. [Wikipedia].
La ditta appaltante, ossia quella che fa eseguire l'opera alla ditta appaltatrice, ha la responsabilità di verificare l'idoneità tecnica professionale dell'impresa esecutrice.

La verifica di tale idoneità consiste, anche se a carattere NON esaustivo, nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, rispettivamente per le imprese e i lavoratori autonomi:

Idoneità tecnico professionale
IMPRESE
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

DEFINIZIONE ALL. XVII del D.Lgs 81/08
NOTE PERSONALI
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Serve soprattutto per capire quali impianti si è autorizzati ad installare, ossia le lettere del DM 37/08.
b)
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
Sarebbe il solito DVR che tutte le aziende con lavoratori subordinati DEVONO avere, per attestare di aver valutato tutti i rischi inerenti alla loro attività.
c)
documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Il DURC. Chi non è in regola con la contribuzione ad INPS, INAIL e altre casse edili non è idoneo alle attività lavorative.
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo
Chi è stato soggetto a provvedimenti per lavoro irregolare o sommerso, non è idoneo alle attività lavorative.


Idoneità tecnico professionale
LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

DEFINIZIONE ALL. XVII del D.Lgs 81/08
NOTE PERSONALI
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Per capire quali impianti si è autorizzati ad installare, ossia le lettere del DM 37/08.
b)
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Anche se il DVR non è necessario, bisogna attestare che gli strumenti di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza del DLgs 81/08.
c)
elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
Idem come sopra. Visto che il DVR non è presente, bisogna elencare i DPI in dotazione del lavoratore autonomo
d)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
Ancora IDEM come su, con la differenza che, l’art. 21 del DL 81/08 dice che i lavoratori autonomi hanno solo la facoltà di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza incentrati sui rischi della loro attività
Questa facoltà, a mio parere e a rigor di logica, si dovrebbe trasformare in un obbligo qualora la loro attività possa compromettere la sicurezza dei lavoratori delle altre imprese.
e)
documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Il DURC. Chi non è in regola con la contribuzione ad INPS, INAIL e altre casse edili non è idoneo alle attività lavorative.

A scanso di equivoci è doveroso precisare che:
Le verifiche di idoneità tecnico professionale vanno effettuate anche in caso di sub-appalti, e sono a carico del sub-appaltante.
Tali verifiche non sono quindi onere del committente vero e proprio che effettivamente godrà della prestazione lavorativa, ma dovrà solo verificare l'idoneità con la prima impresa a cui ha affidato il lavoro.

Ne approfitto per segnalare un evento interessante per tutti gli operatori della sicurezza e i lavoratori con ditta individuale che lavorano nei cantieri:


Eventi come questo sono interessanti soprattutto perché si tratta una grande varietà di argomenti, dai temi istituzionali a quelli puramente teorici, fino a quelli molto pratici. Clicca sul link per saperne di più:


Un saluto e alla prossima.


RIFERIMENTO:



AGGIORNAMENTI TECNICI SULLA TUA e-MAIL
Iscriviti! 


2 commenti:

  1. Gran bel post
    Una piccola precisazione ...se permetti

    [..] La verifica di tale idoneità consiste nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 [..]

    cambierei in
    [..] La verifica di tale idoneità consiste - anche se a carattere NON esaustivo - nel rispetto di queste tabelle, tratte dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 [..]

    Una piccola precisazione
    Niente di più

    Cordiali saluti
    Francesco

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Francesco. Concordo con la tua precisazione. Saluti

      Elimina

Se hai qualche dubbio puoi esprimerlo in questa apposita sezione.
Approfittane, è gratis!

Ti risponderò appena sarò disponibile.