15/01/17

Difformità tra relazione energetica e conformità edilizia: cosa rischi?

di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.0 ?
con la gentile collaborazione di Ing. Carlo Pagliai

La difformità tra gli elementi architettonici e la relazione energetica genera sanzioni per il proprietario, il costruttore e il direttore dei lavori. Possibili sanzioni anche per chi redige la relazione energetica.


Oggi, nelle pratiche edilizie come le ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche, nonché le riqualificazioni energetiche, è sempre necessaria una relazione energetica (ex Legge 10, per intendersi) redatta da un tecnico abilitato.

Alla fine però, chi lavora veramente sul campo, sa bene che le questioni che si vengono a creare non sono sempre così lineari. Un esempio su tutti: la relazione energetica di un edificio che è difforme dalle planimetrie catastali.




Al di là dei probabili abusi edilizi che potrebbero essere identificati (che non sono materia di cui mi occupo) sorge quindi il problema di quale sia l'oggetto della relazione energetica.
La discontinuità della consistenza urbanistica genera problematiche inerenti alla redazione della relazione energetica.
Tale situazione genera due scenari, entrambi potenzialmente problematici:
  • la relazione energetica viene effettuata sull'immobile regolarmente accatastato, ignorando il contributo energetico degli apporti/dispersioni della porzione di immobile difforme. Il tecnico che la redige prende a riferimento una planimetria che non corrisponde allo stato di fatto;
  • la relazione energetica viene effettuata sullo stato di fatto, portando alla luce la porzione di immobile difforme.
Vista la cultura energetica degli impiegati comunali in Italia (non tutti ovviamente), dubito fortemente che riescano a trovare una difformità edilizia guardando la documentazione relativa all'efficienza energetica.

Però, se malauguratamente un ente effettua un controllo incrociando le planimetrie già presenti in comune con le planimetrie allegate alla relazione energetica, potrebbe venir fuori una porzione di immobile che non dovrebbe esserci.

In questo caso, gli scenari possono portare a sanzioni per tutti i vari soggetti del processo edilizio passato:

DL 192/2005
Inosservanza
Provvedimento sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1
30% della parcella
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri
70% della parcella
Comunicazione all'ordine competente
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
50% della parcella
Comunicazione all'ordine competente
Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
5000 €
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto
Minimo 500 €
Massimo 3000 €
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2
Minimo 1000 €
Massimo 6000 €
Comunicazione alla camera di commercio

DM 380/2001
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Inosservanza
Provvedimento sanzionatorio
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, che non deposita presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
Minimo 516 €
Massimo 2582 €
Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
Minimo 5% valore opere
Massimo 25% valore opere

Nella malaugurata evenienza di una sanzione, sarà necessario difenderti per vie legali affiancato da una consulenza tecnica di parte molto esperta.

Alla prossima con un interessante articolo sulla sicurezza sul lavoro.

Per consulenze tecniche in materia di conformità edilizia, consiglio:





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