di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.0 ?
Oggi, nelle pratiche edilizie come le ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche, nonché le riqualificazioni energetiche, è sempre necessaria una relazione energetica (ex Legge 10, per intendersi) redatta da un tecnico abilitato.
con la gentile collaborazione di Ing. Carlo Pagliai
La difformità tra gli elementi architettonici e la relazione energetica genera sanzioni per il proprietario, il costruttore e il direttore dei lavori. Possibili sanzioni anche per chi redige la relazione energetica.
Oggi, nelle pratiche edilizie come le ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche, nonché le riqualificazioni energetiche, è sempre necessaria una relazione energetica (ex Legge 10, per intendersi) redatta da un tecnico abilitato.
Alla fine però, chi lavora veramente sul campo, sa bene che le questioni che si vengono a creare non sono sempre così lineari. Un esempio su tutti: la relazione energetica di un edificio che è difforme dalle planimetrie catastali.
Al di là dei probabili abusi edilizi che potrebbero essere identificati (che non sono materia di cui mi occupo) sorge quindi il problema di quale sia l'oggetto della relazione energetica.
La discontinuità della consistenza urbanistica genera problematiche inerenti alla redazione della relazione energetica.
Tale situazione genera due scenari, entrambi potenzialmente problematici:
- la relazione energetica viene effettuata sull'immobile regolarmente accatastato, ignorando il contributo energetico degli apporti/dispersioni della porzione di immobile difforme. Il tecnico che la redige prende a riferimento una planimetria che non corrisponde allo stato di fatto;
- la relazione energetica viene effettuata sullo stato di fatto, portando alla luce la porzione di immobile difforme.
Vista la cultura energetica degli impiegati comunali in Italia (non tutti ovviamente), dubito fortemente che riescano a trovare una difformità edilizia guardando la documentazione relativa all'efficienza energetica.
Però, se malauguratamente un ente effettua un controllo incrociando le planimetrie già presenti in comune con le planimetrie allegate alla relazione energetica, potrebbe venir fuori una porzione di immobile che non dovrebbe esserci.
In questo caso, gli scenari possono portare a sanzioni per tutti i vari soggetti del processo edilizio passato:
Però, se malauguratamente un ente effettua un controllo incrociando le planimetrie già presenti in comune con le planimetrie allegate alla relazione energetica, potrebbe venir fuori una porzione di immobile che non dovrebbe esserci.
In questo caso, gli scenari possono portare a sanzioni per tutti i vari soggetti del processo edilizio passato:
DL 192/2005
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Inosservanza
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Provvedimento
sanzionatorio
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Il
professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
all’articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità
stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1
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30%
della parcella
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Salvo
che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato
che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 o un attestato
di certificazione o qualificazione energetica non veritieri
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70%
della parcella
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Comunicazione
all'ordine competente
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Il
direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di
qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2,
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
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50%
della parcella
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Comunicazione
all'ordine competente
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Salvo
che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che
presenta al Comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma
2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato
di qualificazione energetica o la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui
all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
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5000
€
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Il
proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare,
l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne
è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto
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Minimo
500 €
Massimo
3000 €
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L’operatore
incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all’articolo 7, comma 2
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Minimo
1000 €
Massimo
6000 €
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Comunicazione
alla camera di commercio
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DM 380/2001
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici |
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Inosservanza
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Provvedimento
sanzionatorio
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Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, che non
deposita presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
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Minimo
516 €
Massimo
2582 €
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Il
proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 é
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5
per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
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Minimo
5% valore opere
Massimo
25% valore opere
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